Caso Portanova, le motivazioni della sentenza: “Dissenso inequivocabile a un rapporto di gruppo”

Per il giocatore del Genoa 6 anni in primo grado con rito abbreviato per violenza sessuale. Il giudice non ha dubbi sui fatti avvenuti a maggio 2021: “La ragazza lo colpì sulla pancia poi rinunciò a reagire, come un automa”

Una violenza disumana, quella subìta dalla ragazza abusata dal calciatore genoano Manolo Portanova nella notte fra il 30 e il 31 maggio 2021, insieme ad altri tre soggetti, in un appartamento di Siena: è l’elemento che emerge dalla lettura delle motivazioni della sentenza di primo grado con il rito abbreviato, che ha visto la condanna dello stesso Portanova a sei anni di reclusione. “Il fatto – spiega il giudice Ilaria Cornetti – ha visto il coinvolgimento di quattro persone, tra cui un minore, è durato tra i 40 e i 60 minuti, i rapporti sessuali sono stati ripetuti e in alcuni momenti contemporanei, la ragazza è stata colpita con schiaffi, ha riportato lesioni in termini di malattia organica e psichica”. La ragazza abusata “manifestò la propria volontà di voler avere un rapporto sessuale solo con Manolo e di non volerne uno di gruppo con i quattro ragazzi”, volontà espressa “in modo ripetuto e inequivocabile”; “il suo dissenso è stato sin da subito, e per tutta la durata del rapporto sessuale di gruppo, evidente e manifesto”.

INCUBO SENZA FINE

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La ragazza invece, ricostruisce il giudice, dovette subire abusi sia da parte del centrocampista genoano (che dopo la condanna non è più sceso in campo) sia da altri tre soggetti, fra cui lo zio del calciatore, Alessio Langella, condannato alla stessa pena di Portanova. La violenza si consumò in un appartamento del centro di Siena dove la giovane era stata invitata. Un racconto dell’orrore: nella sequenza dei fatti, il giudice aggiunge che la ragazza ha domandato se un’amica poteva essere ancora nell’appartamento, quindi “ha colpito Manolo sulla pancia, infine ha rinunciato a reagire e passivamente, come un automa, ha fatto quello che le è stato chiesto di fare ed ha subìto quanto i quattro ragazzi hanno posto in essere. Elementi concordi depongono per una rilevante gravità del fatto ed ostano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non potendo esse giustificarsi esclusivamente sulla base di età, incensuratezza e manifestata comprensione della sofferenza della persona offesa”.

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