Serie C, respinti dal Tar i ricorsi di Casertana e Carpi

ROMA – Rimangono confermati i provvedimenti con i quali la giustizia sportiva non ha concesso al Carpi e alla Casertana la licenza nazionale 2021/2022 con conseguente non ammissione al campionato di calcio di serie C. Lo ha deciso il Tar del Lazio con due ordinanze con le quali ha respinto le richieste delle stesse società sportive. Quanto al Carpi Fc 1909, i giudici hanno considerato che, al sommario esame proprio della fase cautelare, “il ricorso e i motivi aggiunti non appaiono assistiti da sufficiente fumus boni iuris in quanto non sembrano rispettate le modalità di pagamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef previste dalla normativa peraltro espressamente indicata nei punti 11-13 del ‘sistema Licenze nazionali’“. Puntualizzando, poi, come “la normativa primaria citata prevede precisi termini di adempimento, anche attraverso l’adozione di appositi piani di rateazione, peraltro compatibili con il termine del 28 giugno 2021 indicato nel manuale delle licenze per provare di essere in regola con i requisiti di ammissione al campionato di che trattasi“, per il Tar “pertanto, non sembra revocabile in dubbio che, alla data del 28 giugno 2021, la posizione della società ricorrente non fosse conforme a quanto richiesto per l’ammissione al campionato“. I motivi aggiunti al ricorso (quelli che vedeva impugnato il Comunicato ufficiale che fissava il termine del 28 giugno per la dimostrazione dei requisiti di ammissione), infine, sono stati ritenuti inammissibili in quanto la questione risulta impugnata “per la prima volta in questa sede, senza cioè il previo e tempestivo ‘passaggio’ dinanzi agli organi della giustizia sportiva“.

La Casertana potrebbe ripartire dalla Serie D

Quanto al ricorso della Società Casertana F.C., i giudici hanno considerato “che ad un sommario esame, che il ricorso introduttivo del giudizio non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in quanto non sembra smentito che, alla data del 28 giugno 2021, la società ricorrente non fosse in possesso di alcuni requisiti ritenuti necessari dal ‘Sistema delle licenze nazionali’; che, invero, oltre al fatto che la società ricorrente non ha presentato la prescritta garanzia fideiussoria rilasciata da istituti abilitati bensì due assegni circolari, la consegna dei predetti titoli di credito è stata peraltro effettuata in data 13 luglio 2021, ovvero oltre il termine del 28 giugno; che l’obbligo di presentazione della polizza fideiussoria non appare, peraltro, irragionevole in quanto il suo rilascio è soggetto ad una serie di garanzie soggettive e oggettive che l’emissione di assegni circolari non è in grado di assicurare“. Il Tar, in questo caso, ha però accolto la domanda cautelare “nella limitata parte in cui l’art. 52, comma 10, delle NOIF prevede che il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, possa consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, senza tuttavia chiedere, in via preventiva, alla società titolare del titolo sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato di serie D“.

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