Plusvalenze, ecco le motivazioni: “Il metodo della Procura non è utilizzabile”

Pubblicato il documento che rivela perché il Tribunale federale ha prosciolto le 11 società e i 59 dirigenti deferiti: “Il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione”

Sono state pubblicate oggi le motivazioni della sentenza del caso plusvalenze con cui il Tribunale federale ha prosciolto le undici società e i 59 dirigenti deferiti dalla Procura Figc, tra cui i vertici Juve (dal presidente Agnelli a Paratici, Nedved e Arrivabene) e quelli del Napoli (Aurelio De Laurentiis in testa). Nella sostanza non è stato ritenuto attendibile ai fini della dimostrazione di un illecito il metodo con cui la Procura stessa ha definito il valore i singoli giocatori coinvolti nelle operazioni sospette, necessario per poi dimostrare l’eventuale plusvalenza fittizia.

Le motivazioni

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Si legge nel documento firmato dal presidente Carlo Sica: “Il metodo di valutazione adottato dalla Procura federale può essere ritenuto “un” metodo di valutazione, ma non “il” metodo di valutazione (…). Il Tribunale ritiene che non esista o sia concretamente irrealizzabile “il” metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato. E non è un caso che nella stessa Relazione dell’attività inquirente si faccia riferimento alla difficoltà di individuazione del fair value perché non assistito da un adeguato livello di elaborazione scientifica (…). Il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento; e il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione (…). Una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione posto dalla Procura Federale a fondamento del deferimento e in assenza di una disposizione generale regolatrice, consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare”.

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