Lotito-tamponi: la condanna resta, stop legittimo. Sulla squalifica altro rinvio

Il Collegio del Coni rinvia alla Corte d’appello la sentenza sul presidente della Lazio: le motivazioni sono da rivalutare

Condanna definitiva sì, decadenza no, o almeno non ancora. Il Collegio di garanzia dello sport non cancella la sentenza della Corte d’Appello federale sul caso tamponi, ma le rinvia una parte delle motivazioni, “ai fini della nuova valutazione della misura della sanzione”. Quindi i 12 mesi di inibizione per Claudio Lotito potrebbero rimanere tali o essere ridotti. Quanto? E qui ricominciamo da capo, perché proprio in base all’entità di questa riduzione, si gioca il destino di Lotito nel suo ruolo di consigliere federale. Fino a otto mesi e mezzo (o dieci? Qui c’è una specie di giallo) di inibizione, il presidente della Lazio non decadrebbe. Oltre, invece, non potrebbero occupare ruoli federali almeno fino al 2025. In ogni caso, in questo momento, la sentenza non è passata in giudicato e quindi non si può parlare di decadenza. Anche per quanto riguarda i due medici laziali, Ivo Pulcini e Fabio Rodia, presenti in platea, c’è questa doppia decisione: solo che rispetto a Lotito, i punti “rinviati” sono tre su sette e quindi la “nuova valutazione” sarà più limitata. Insomma, l’ultimo round della giustizia sportiva è diventato il penultimo o più probabilmente il terz’ultimo vista la possibilità di un nuovo ricorso al Collegio di garanzia.

Il punto 1

—  

La Lazio, sulla posizione di Lotito difeso dall’avvocato Romano Vaccarella, e dei due medici, assistiti dal legale Gian Michele Gentile, aveva insistito soprattutto su un punto: dimostrare che la norma che ha portato alla condanna mancava di “legittimità”, sostanzialmente che quel comunicato ufficiale della Federcalcio numero 78 non aveva una “copertura” in termini di fonte giuridica in quanto non approvato dal Coni. Ne aveva parlato anche in sede di dibattimento l’avvocato Gentile distinguendo fra i due atti, quello del giugno (la prima ripartenza) aveva questo via libera, quello di settembre (la seconda ripartenza, quello quindi a cui hanno fatto riferimento sia il Tribunale Federale sia la Corte d’Appello) no.

Protocollo salvo

—  

In realtà, l’avvocato Giancarlo Vignone, presente per la Federcalcio, ha chiarito che tutti e due i comunicati ufficiali non sono passati per il Coni in quanto non si trattava di modifiche statutarie. Il Collegio di garanzia ha di fatto sposato questa impostazione, salvando il sistema dei protocolli anti Covid, soprattutto la sua assicurazione, la famosa quarantena soft, quella che consente ai “contatti stretti”, cioè agli altri calciatori, di continuare ad allenarsi e a giocare le partite, anche in presenza di una positività di un loro compagno. Teorizzare l’assenza di responsabilità del calcio nell’attivazione di questa norma, un’impostazione del tipo “pensano a tutto le Asl”, avrebbe fatto tremare tutto il sistema. Anche perché senza quarantena soft, cioè con l’isolamento dei “contatti stretti” senza deroga per allenamenti e partite, il campionato non potrebbe disputarsi perché le squadre al primo caso di positività si dovrebbero fermare.

“Nuova valutazione”

—  

Qui c’è un primo confine, sul secondo saranno decisive le motivazioni. Ieri c’è stato, infatti, soltanto il dispositivo e quindi si va un po’ al buio nell’interpretazione. Per provare a semplificare, filtrano due letture possibili. Per la parte federale, si sottolinea che il rinvio deciso dall’organismo presieduto da Franco Frattini, è in sostanza una carenza nelle motivazioni e quindi non entra nel merito per indicare . Per la Lazio, la “nuova valutazione” può significare invece il dare un peso a tutta una serie di circostanze che non erano state pesate nei precedenti giudizi, soprattutto in Appello. Quali sono questi punti? Il tema della mancanza della delega ai medici (che per la difesa laziale non c’è perché è scontata), il livello di responsabilità del presidente, il non aver citato nelle motivazioni le tre perizie presentate dalla Lazio (firmate dai docenti Fabrizio Pregliasco, Francesco Bondanini e Patrizio Rossi), la presunta violazione dei principi sulla “gradualità della pena”. Sempre a leggere fra le pieghe del dispositivo, può notare che l’accoglienza di questi punti è stata decisa “nei limiti di cui in motivazione”, e ci sarà da mettere a fuoco quali sono questi limiti. Un altro aspetto è che nel rinvio alla Corte Federale d’Appello non c’è l’espressione “con diversa composizione”, quindi i giudici potrebbero essere gli stessi che hanno deciso la sentenza con i 12 mesi di inibizione.

Precedente Emergenza totale, Azzurri coi cerotti. Ma con la Lituania si deve vincere Successivo Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 settembre