Juve, i due binari dell’inchiesta: ecco a che punto siamo tra plusvalenze e stipendi

Il procuratore federale Chiné ha chiesto una nuova proroga per chiudere le indagini sul filone accordi privati e con società terze. Per fine mese è attesa l’udienza davanti al Collegio di garanzia del Coni per le presunte plusvalenze fittizie

Mentre la Juve ha messo a segno un gol con l’assist del Tar del Lazio, nella complessa partita del caso plusvalenze, il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha chiesto una nuova proroga sul filone relativo alle manovre stipendi. Ed è evidente che nel doppio binario dell’inchiesta non ci sia possibilità alcuna di distrarsi o cantar vittoria prima del tempo, dall’una e dall’altra parte. È ancora tutto aperto: anche se il club ora è più convinto e fiducioso di poter vincere il ricorso che ha presentato al Collegio di garanzia del Coni, al fine di recuperare i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla sentenza della Corte d’Appello federale.

DOPPIO BINARIO

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L’ultima richiesta di Chiné però è legata a una nuova istruttoria che non riguarda le plusvalenze, ma abbraccia diversi altri punti oscuri dell’inchiesta Prisma: dalle due manovre stipendi che hanno fatto emergere un accordo tra la Juve e i suoi calciatori nel periodo del Covid alle partnership sospette – per via di accordi contenuti in alcune “side letter” – con altri club che potrebbero essere indagati presto dalle loro Procure di riferimento (Bergamo, Bologna, Cagliari, Genova, Udine e Modena per il Sassuolo). Alla prima proroga di quaranta giorni (che scadeva il 7 marzo) ne è stata aggiunta una seconda di venti giorni, che consentirà di arrivare a fine mese e praticamente attestarsi sulle stesse ore in cui il Collegio di garanzia del Coni dovrà esprimersi sul ricorso di cento pagine (strutturato in dieci motivazioni) che hanno depositato i legali della Juve impugnare il provvedimento subito a causa delle plusvalenze. Intanto il Tar del Lazio, che è un Tribunale amministrativo, ha stabilito che entro la prossima settimana la Giustizia sportiva dovrà consegnare agli avvocati difensori la lettera della Procura federale alla Covisoc con i “chiarimenti interpretativi” sulle plusvalenze, datata 14 aprile 2021: dando ragione a Cherubini e Paratici. Per la Federcalcio, che ha negato la visione di quel documento fino ad ora, si sarebbe trattato di un atto interno, definito “pre provvedimentale” e dunque informale: ma il Tar lo ritiene un “contenuto provvedimentale almeno implicito” e ciò potrebbe invalidare il percorso processuale per via di una falsa partenza. La questione relativa ai tempi processuali viene approfondita al sesto punto del ricorso della Juventus, che attende la decisione del Collegio di garanzia del Coni tra venerdì 31 marzo e lunedì 3 aprile.

RICORSO JUVE

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La sentenza della Corte d’appello federale viene impugnata dalla Juve per le seguenti dieci motivazioni: inammissibilità della richiesta di revocazione presentata dalla Procura federale; violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, nonché per violazione del diritto di difesa, in ragione della modifica del thema decidendum, con conseguente mancata correlazione tra contestazione e sentenza; e in correlazione al richiamo al principio contabile e, in ogni caso, insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta violazione disciplinare in rapporto a un principio contabile non rilevante e nemmeno accertato come applicabile; violazione del principio di materialità e del principio di legalità, con l’affermazione di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo; violazione del diritto di difesa e dei principi rappresentati nell’interesse dei deferiti; mancato deposito da parte della Procura Federale della nota 14.04.2021 contenente le “indicazioni interpretative” con conseguente decadenza dell’azione disciplinare e, comunque, inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il 17.07.2021; omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni in relazione alla contestazione nei confronti di Juventus FC; condanna della società per l’illecito senza fare riferimento all’articolo 6 CGS FIGC; omessa motivazione circa la presenza del modello di organizzazione, gestione e controllo della società, rilevante come scriminante o almeno attenuante, nonché insufficiente motivazione sulla asserita assenza di documenti e procedure interni volti a tracciare i criteri per la valutazione dei calciatori.

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