Il Milan non può registrare il marchio in Germania per colpa di una ditta di cancelleria

La società tedesca InterES Handels vende penne, matite e quaderni con un omonimo marchio “Milan” registrato nel 1988. Si è opposta e il tribunale dell’Unione Europea le dà ragione: “c’è il rischio di confondere di consumatori”

Lo stemma della squadra di calcio Ac Milan non può essere oggetto di registrazione a livello internazionale come marchio per articoli di cancelleria e per ufficio, denominati di “classe 16”. Lo ha stabilito il Tribunale dell’Unione europea come ultima tappa di una battaglia legale per penne e matite griffate, che per ora sorride alla società tedesca InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft, che nel 1984 aveva depositato un marchio analogo – “Milan” – per una linea di prodotti di cancelleria, poi registrato nel 1988. Per il tribunale esiste il rischio, vista la somiglianza, che i consumatori facciano “confusione”. Si contesta la vicinanza “sul piano fonetico” e il fatto che fanno entrambi fanno riferimento alla città di Milano. Non sembra invece interessare ai giudici la grande differenza tra i due loghi: in quello tedesco è raffigurata un’aquila.

La vicenda

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Tutto inizia nel 2017 quando il Milan, inteso come il club di calcio, chiede la registrazione internazionale del proprio marchio all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. Subito InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft si oppone e l’Ufficio europeo marchi dà ragione alla ditta tedesca. Si arriva allora al ricorso presentato dai rossoneri, poi respinto in questi giorni.

Le conseguenze

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Minime, come ha chiarito Ac Milan con una nota. Anche perché la sentenza “è soggetta ad impugnazione nel termine di due mesi” e quindi non è detto che la vicenda finisca qua. La decisione del tribunale per i rossoneri “non ha alcuna diretta conseguenza sulla facoltà di utilizzare il marchio ‘AC MILAN e figura’ per tali prodotti, in quanto la decisione concerne solo la registrabilità del segno nel registro dei marchi UE. Inoltre – prosegue la nota – l’impedimento alla registrazione concerne solo il territorio tedesco e la società è libera di proseguire l’iter di registrazione con domande nazionali in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea”.

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