Antitrust, nuove indagini su Brescia e Lecce per le clausole vessatorie negli abbonamenti dello stadio

L’Antitrust ha deciso che continuerà a indagare su Brescia e Lecce per la vendita degli abbonamenti allo stadio. Le società, fa sapere l’Antitrust, hanno modificato le condizioni contrattuali. Ma per il Lecce rimane il giudizio di vessatorietà per le clausole che escludono il rimborso in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 15 dicembre 2020, ha concluso due ulteriori procedimenti istruttori relativi a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di abbonamento delle società di calcio Brescia Calcio S.p.A. e Unione Sportiva Lecce S.p.A. Società che nella stagione sportiva 2019/2020 hanno militato nel campionato di calcio di serie A.

Le accuse dell’Antitrust a Brescia e Lecce

L’Autorità spiega di aver accertato la vessatorietà delle clausole che:

  • – non riconoscono il diritto dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso.
  • – non riconoscono il diritto dei consumatori a essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società.
  • – attribuiscono al professionista la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali e derogano al foro del consumatore.

Cosa hanno fatto Brescia e Lecce dopo la contestazione

Brescia Calcio S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle condizioni contrattuali idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati. La Società, spiega l’Antitrust, adotterà le clausole così modificate quando sarà nuovamente possibile la vendita di abbonamenti. Scarica il testo del provvedimento dell’Antitrust sul Brescia

La Società Unione Sportiva Lecce S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente alla disciplina delle modifiche unilaterali del contratto e del foro del consumatore. Tuttavia, continua l’Antitrust, il giudizio di vessatorietà permane per le clausole che escludono il rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Scarica il testo del provvedimento dell’Antitrust contro il Lecce

L’Antitrust ha disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle due Società per 30 giorni consecutivi.

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